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Ordinanza — n. 11238/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity regarding calumny charge and inadmissibility of re-litigating merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments concerning the calumny charge. The appellant failed to provide a detailed factual reconstruction, while the lower court had thoroughly addressed the elements of the crime under Article 368 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the principle that merits evaluations cannot be re-litigated without specific, non-generic grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 368 c.p.: The Supreme Court rejects appeals based on generic criticisms of the lower court's factual findings or merits evaluations, requiring specific, non-generic arguments to overcome the principle of non-re-litigation.

Parole chiave

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genericity of grounds calumny charge merits evaluation Article 616 c.p.p. Article 368 c.p. denuncia mendace messa in circolazione di monete false inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 368 c.p.
art. 368 c.p
art. 616 c.p
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RILIEVO LUIGI nato a NAPOLI il 12/08/1982 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della calunnia correlata alla denuncia di smarrimento di un assegno regolarmente negoziato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia, così da giustificare anche il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dela Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Con