Italian Court dismisses appeal regarding police control methods citing hearing deficit as inadmissible and generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that police agents failed to hear a doorbell due to his hearing deficit, but the court found this argument generic and repetitive of issues already resolved by the lower court. The decision relied on the fact that previous controls with identical methods yielded positive results, rendering the appellant's claim illogical and insufficient to overturn the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 357 c.p.p.: An appeal based on a generic repetition of issues already decided by the court of first instance, without addressing new evidence or specific procedural defects, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI UMBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1989 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti, in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante potrebbe non essere stato sentito dall'imputato perché affetto da "deficit uditivo", investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Bari con motivazione immune dai vizi denunciati, senza considerare gli esiti positivi dei precedenti controlli avvenuti con le stesse modalità, che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito in merito alla irrilevanza della sordità dell'imputato apprezzata come non talmente grave da impedire di sentire il suono del campanello; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consigli Il,Pr