Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating already resolved legal issues regarding witness exemption for close relatives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it re-litigated legal questions already correctly addressed and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Antonietta Mosca, challenged the lower court's application of Article 384 of the Criminal Code, which exempts close relatives from testifying after being warned of their right to remain silent. The court ruled that this specific exemption does not apply in such scenarios, adhering to established case law, and consequently dismissed the appeal while ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it re-litigates legal issues already resolved by the lower court, specifically regarding the inapplicability of the witness exemption for close relatives who have been warned of their right to refuse testimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA ANTONIETTA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/09/1973 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico di ricorso è inammissibile perché ripropone questioni in diritto già affrontate e respinte correttamente dalla sentenza impugnata, in adesione ad un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. nel caso in cui la testimonianza sia stata resa da uno stretto congiunto dopo aver ricevuto l'avviso della facoltà di non deporre (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, Rv. 238384); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presif2le