Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gallo Pio Vincenzo Simone inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as generic, unfounded, and merely repetitive of the lower court's linear reasoning regarding the facts of the escape attempt. The court emphasized that the original judgment correctly identified the specific modes of the flight and the dangerous maneuvers involved, rendering the appellant's claims insufficient to overturn the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if they are merely repetitive and do not offer a new legal argument distinct from the first instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO PIO VINCENZO SIMONE nato a CERIGNOLA il 07/05/2000 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Gallo Pio Vincenzo Simone sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto articolati in fatto e meramente oppositivi a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che il primo motivo è meramente reiterativo e non consentito, in quanto la denunciata illogicità della motivazione e la diversa qualificazione della condotta si fondano su una diversa ricostruzione del fatto, smentita in sentenza in base alle specifiche modalità del tentativo di fuga, alla lunga durata dell'inseguimento e alle pericolose manovre poste in essere ad alta velocità (pag.3), correttamente ritenute integranti il reato contestato; rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando sorretto da congrua motivazione il diniego delle attenuanti generiche sorretto da congrua motivazione, non essendo sufficiente l'incensuratezza né sussistenti elementi positivamente valutabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presid nl:e