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Ordinanza — n. 11226/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming pandemic-era procedural nullity for missing prosecutor conclusions notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged procedural defect was not sufficient to invalidate the proceedings. The appellant argued that the failure to notify the defense of the prosecutor's conclusions in a pandemic-era summary trial violated specific emergency regulations. The court determined that such a defect only triggers a general nullity if raised in the very first subsequent written act, which the appellant failed to do in time.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis D.L. 28/10/2020 n. 137; Art. 182, comma 2 c.p.p.: In emergency summary trials, a failure to notify the defense of the prosecutor's conclusions constitutes a nullity only if raised in the first subsequent written act, not as a general nullity.

Parole chiave

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emergency summary trial procedural nullity pandemic regulations defense notification first written act Corte di Cassazione criminal procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
284164 ); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
284164 ); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 Rv. 284164
adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 Rv. 284164 ); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAORE' YACOUBA nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dalla ricorrente è manifestamente infondato atteso che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2„ cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022 Rv. 284164 ); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Prèlsid nte