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Ordinanza — n. 11225/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeal due to lack of qualified defense attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Wissaad Khalid inadmissible because it was personally drafted and signed by the defendant rather than a qualified defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 103 of 2017, appeals, memorials, and new grounds must be signed by lawyers enrolled in the special register of the Court of Cassation to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals, memorials, and new grounds must be signed by defense attorneys enrolled in the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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inadmissibility appeal special register lawyers Code Criminal Procedure qualified defense counsel personal signature defect censure procedurali ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WISSAAD KHALID nato il 20/03/1962 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOrdato avviso alle parti L- udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da Wissaad Yal - iA nammissibile perché proposto , i personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.„ come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e í motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della, Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile; ritenuto che va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ja' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Pres te