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Ordinanza — n. 11224/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of merits arguments under Article 599-bis of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Damiani inadmissible on procedural grounds. The appellant had previously waived merits arguments through a settlement agreement on the penalty under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, which limits the appellate court's review to non-waived issues. The court found that the appeal sought to challenge waived reasons and conditions for acquittal, which fall outside the permissible scope of review for such settlements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 615-bis c.p.p.: In appeals involving a settlement on the penalty, a subsequent cassation appeal challenging waived merits arguments or conditions for acquittal is inadmissible as it exceeds the limits of the settlement's effect.

Parole chiave

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waiver of merits settlement on penalty inadmissible appeal Article 599-bis Article 615-bis procedural bar cassation review pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 615-bis c.p.p.
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI GENNARO nato a NAPOLI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avviso alle parti-;) udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Damiand> Gennaro è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che dal verbale di udienza del 15 marzo 2023 risulta che l'accordo sulla pena non contemplava il beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una precedente condanna; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condlanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ala ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il President