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Ordinanza — n. 11042/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; appeal reproduces merits already decided on mitigation applicability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism was deemed generic. The appellant argued against the application of a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, but this issue had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground of criticism is generic and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal ground mitigating circumstance Article 62 Penal Code inadmissible appeal procedural costs risarcimento del danno risarcimento alle vittime di reati rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMORI LISANDER nato a DURAZZO( ALBANIA) il 23/03/1994 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Tomori) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il PreIcnte Orl Angelo 9stanzo DEPOE,e7P7h IN O:\ h Funv M