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Ordinanza — n. 11041/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11041/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALOVANI RACHID nato il 12/05/1994 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (EI Alovant) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza consumato mediante cd. fuga pericolosa, ammessa dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11041/2024 — snpen · Corte di Cassazione: fuga pericolosa, ammessa dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Parole chiave

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pericolo di fuga assenza di persecuzione delitto di fuga aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga diserzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALOVANI RACHID nato il 12/05/1994 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (EI Alovant) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza consumato mediante cd. fuga pericolosa, ammessa dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 i : fe n Il consigli es ìsore Il Pre te Or Angelo ostanzo tr7 OS !TATA CELLERIA 15/MAR 2024 Il Furizi