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Ordinanza — n. 11038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORA RICCARDO nato a BRESCIA il 23/03/1956 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Mora) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al requisito della presenza di più persone in grado di udire le espressioni oltraggiose (art. 341-bis cod. pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell'imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis cod. pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell'imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione ricusazione del pubblico ministero esclusione del testimone pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
art. 337 cod. pen
pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell'imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORA RICCARDO nato a BRESCIA il 23/03/1956 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Mora) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al requisito della presenza di più persone in grado di udire le espressioni oltraggiose (art. 341-bis cod. pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell'imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il Presi t Angelo C tanzo DEPOSITATA IN CANCE LER