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Ordinanza — n. 11035/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11035/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 31/05/1973 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cambaren) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (illegalità della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'invocata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11035/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis e 69 cod. pen.) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'invocata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione libera della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'invocata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 31/05/1973 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cambaren) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (illegalità della pena con riferimento agli artt. 62-bis e 69 cod. pen.) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'invocata applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 \ Il consigl• 1- e tensore Il Pridnte (2) i Angelo C stanzo DEPoz;ITIrr, IN i1:4e,(,7 / .15,MAR , 2024 il F 4 ,,•.../ , z ,.