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Ordinanza — n. 11033/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded ground regarding penalty increase for continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the penalty increase for continuation was unjustified, but the court found this ground manifestly unfounded. The decision relied on established case law confirming the correct application of the statutory provisions regarding penalty continuation.

Regesto Legislator

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Artt. 81 cpv., 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground of complaint is manifestly unfounded, as the lower court correctly applied the statutory rules on penalty increase for continuation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded ground penalty increase for continuation Art. 81 cpv. Art. 337 cod. pen. aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Artt. 81 cpv.
337 cod. pen.
81 cpv., 337 cod. pen.), per contro correttamente applicato in ossequio a quanto stabilito da Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771
pen.), per contro correttamente applicato in ossequio a quanto stabilito da Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI FABIO nato a POLISTENA il 14/03/1976 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Napoli) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, con riferimento all'asseritamente ingiustificato aumento della pena per continuazione (artt. 81 cpv., 337 cod. pen.), per contro correttamente applicato in ossequio a quanto stabilito da Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il con t sore Il Pre ente Angelo/ anzo • DEP