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Ordinanza — n. 11030/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible re-evaluation of evidence at final stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pivato Martino inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for a new assessment of evidence regarding the defendant's liability, but the court found this request impermissible at the final stage. Consequently, the appeal was rejected because re-evaluating trial evidence violates the principle of finality in Italian criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of the evidence sources used to establish criminal liability, as the final court's assessment of facts is binding and cannot be challenged on this ground.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility final stage evidence assessment Cassation procedural limits binding factual findings procedural costs award recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIVATO MARTINO nato a TREVISO il 12/03/1999 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Pivato) Rilevato che l'unico, sebbene articolato, motivo di censura dedotto si rivela inammissibile, sollecitando una non consentita rivalutazione delle fonti di prova della responsabilità dell'imputato in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 7:1 Il Prísidente Angel Costanzo r DE