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Ordinanza — n. 11029/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug quantity facts and sentencing aggravation as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's findings on conduct and sentencing aggravation were factually improper, but the court rejected these claims as purely factual disputes. Consequently, the court upheld the conviction based on the proven possession of over 42 kg of cocaine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on factual assessments of conduct or sentencing aggravations are inadmissible when the lower court's findings are fully congruent with the established evidence.

Parole chiave

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drug trafficking quantity sentencing aggravation factual appeal inadmissibility cocaine possession court costs award traffico aggravato di cocaina consumo di canapa reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRJAU CONSTANTIN nato a CAHUL( MOLDAVIA) il 18/03/1997 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cirjau) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono improponibili, in quanto entrambi declinati in punto di fatto, il primo riferito alle modalità della condotta e il secondo alle condizioni giustificative della ribadita sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, del resto pienamente congrua rispetto al dato ponderale accertato in giudizio (oltre 42 kg. di cocaina detenuta).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore Il P ente O il oni Angelo costanzo r DEPOSITATA