Ordinanza — n. 11027/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC BRONZO nato a ROMA il 28/03/1974 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Salkanovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre imprecisati vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier t nsore Il Pre,$ide/nte ni Angelo' Cot tanzo DEP-OSITATA , IN CANCE1..I.,FRIA '15
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11027/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier t nsore Il Pre,$ide/nte ni Angelo' Cot tanzo DEP-OSITATA , IN CANCE1..I.,FRIA '15
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC BRONZO nato a ROMA il 28/03/1974 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Salkanovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre imprecisati vizi di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier t nsore Il Pre,$ide/nte ni Angelo' Cot tanzo DEP-OSITATA , IN CANCE1..I.,FRIA '15