Ordinanza — n. 11026/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI LUCA nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 01/06/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Caari) Rilevato che l'unico motivo di censura formulato (vizio di motivazione sulla quantificazione della pena) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consiglier nsore Il Pre dente Angel Costanzo DEP07-TATA
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11026/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consiglier nsore Il Pre dente Angel Costanzo DEP07-TATA
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI LUCA nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 01/06/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Caari) Rilevato che l'unico motivo di censura formulato (vizio di motivazione sulla quantificazione della pena) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consiglier nsore Il Pre dente Angel Costanzo DEP07-TATA