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Ordinanza — n. 11026/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11026/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI LUCA nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 01/06/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Caari) Rilevato che l'unico motivo di censura formulato (vizio di motivazione sulla quantificazione della pena) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consiglier nsore Il Pre dente Angel Costanzo DEP07-TATA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11026/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consiglier nsore Il Pre dente Angel Costanzo DEP07-TATA

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAARI LUCA nato a PALAZZOLO SULL'OGLIO il 01/06/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Caari) Rilevato che l'unico motivo di censura formulato (vizio di motivazione sulla quantificazione della pena) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente l'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consiglier nsore Il Pre dente Angel Costanzo DEP07-TATA