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Ordinanza — n. 11025/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing prior merits judgment on criminal liability and psychological elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic because they merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected with correct legal reasoning by the lower court. The court found no merit in re-litigating the criminal liability or the psychological elements regarding the forced removal from the domicile.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments reproducing prior rejected criticisms result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments criminal liability psychological elements forced removal procedural costs Cassation review motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO ANTONIO nato a CASARANO il 17/12/1981 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (De Filippo) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato in addebito sia alla sussistenza dell'elemento psicologico, in rapporto all'irrilevanza dei motivi di allontanamento dal domicilio coatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ge nato 2024 Il consiglier estensore Il Pre,si ente OdVlii Angelo jostanzo • D EP O S ITRTA IN 5.