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Ordinanza — n. 11024/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11024/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Barnaba) Rilevato che i motivi di doglianza formulati si rivelano per un verso improponibili, prospettando (il primo) una non consentita rilettura degli elementi di prova con riferimento alle condizioni di salute psichica dell'imputato, mentre gli altri sono manifestamente infondati lì dove deducono insussistenti vizi di legge o di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuanti generiche), profili per contro debitamente considerati e argomentati, seppur sinteticamente, dalla Corte di merito (v. pag. 3 sent.).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11024/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 sent.).

Parole chiave

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malattia psichica allontanamento nonostante motivi di salute incapacità di discernimento nuova perizia psichiatrica ricovero psichiatrico forzato inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Barnaba) Rilevato che i motivi di doglianza formulati si rivelano per un verso improponibili, prospettando (il primo) una non consentita rilettura degli elementi di prova con riferimento alle condizioni di salute psichica dell'imputato, mentre gli altri sono manifestamente infondati lì dove deducono insussistenti vizi di legge o di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (recidiva e attenuanti generiche), profili per contro debitamente considerati e argomentati, seppur sinteticamente, dalla Corte di merito (v. pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il Pre te Angelj Co4tanzo DEPOSA.TATA ilN! CAN :52:41.ERIA 15 MARl2024 Fuirunbt(2