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Ordinanza — n. 11022/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming spontaneous return to forced residence warrants statutory mitigation under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that spontaneous return to a forced residence constitutes a mitigating circumstance under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for leniency based on voluntary re-entry, but the defense failed to provide persuasive arguments in its written submission. The court ruled that prevailing jurisprudence excludes this scenario from statutory mitigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; The spontaneous return of an accused to a forced residence does not constitute a mitigating circumstance under the prevailing interpretation of Article 385, paragraph 4, of the Penal Code.

Parole chiave

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spontaneous return forced residence mitigating circumstance Article 385 Penal Code inadmissible appeal Corte di Cassazione Italian criminal law impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANGELO LEONARDO nato a POTENZA il 02/08/1985 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Colangelo) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela manifestamente infondato, sostenendo l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. in caso di rientro spontaneo dell'imputato nel domicilio coatto, per contro esclusa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità.

Né argomenti persuasivi vengono svolti nella memoria difensiva del 30 dicembre 2023, in cui si ribadiscono le ragioni per cui la doglianza formulata dovrebbe essere per contro ritenuta fondata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gen o 2024 Il consigliere est nsore Il Pnsirente Orl Angdojostanzo tyr