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Ordinanza — n. 11021/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and rejects new arguments on criminal liability and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Negro Guido, challenged a lower court decision regarding criminal liability and the existence of calumny intent. The court rejected these arguments as generic, noting they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain new and specific grounds; generic arguments reproducing issues already decided by the lower court result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproducible arguments criminal liability calumny intent procedural costs Cassation review ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GUIDO nato a GALATONE il 20/07/1950 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Negro) Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto in addebito, alla corretta valutazione delle fonti di prova ed alla sussistenza del dolo di calunnia (v. pag. 1, 2, 3 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi tensore Il Presi nte O Angelo qostanzo DEPOSrPTA IN CA C LT 15I 2024 Il