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Ordinanza — n. 11020/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing prior rejection of evasion crime and special exemption arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of guilt for tax evasion and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge regarding the specific crime and the special exemption under Article 131-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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tax evasion crime generic appeal grounds special exemption inadmissible appeal procedural costs Article 131-bis Cassation review aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO DOMENICO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/03/1956 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Di Nardo) Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto di evasione, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 1-2 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consig,J4ei etensore Il Pre9ldente Or an V II ni - Angelo Costanzo DEPOSITATA IN CAuxy:!_1. -"RIA 15 MAP 2