Ordinanza — n. 11017/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: OPREA RADU MARIAN nato il 18/09/1991 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Oprea) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto appare generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta eccessività della pena (v. pag. 2 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 g nnaio 2024 Il consigliere stensore Il PreMØnte O 'noni Angelot stanzo DEPOMATA IN 15 M 2024 ,17Th
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 g nnaio 2024 Il consigliere stensore Il PreMØnte O 'noni Angelot stanzo DEPOMATA IN 15 M 2024 ,17Th
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPREA RADU MARIAN nato il 18/09/1991 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Oprea) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto appare generico, poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla dedotta eccessività della pena (v. pag. 2 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 g nnaio 2024 Il consigliere stensore Il PreMØnte O 'noni Angelot stanzo DEPOMATA IN 15 M 2024 ,17Th