Ordinanza — n. 11015/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCIO CLAUDIO nato a TORINO il 27/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Nascio) Rilevato che il primo motivo di censura dedotto si rivela per un verso generico e per l'altro manifestamente infondato riguardo alla ribadita irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'imputato ai fini della decisione della causa civile, mentre tanto generico quanto improponibile appare quello circa l'invocata insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di falsa testimonianza, che investe direttamente il merito del giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11015/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCIO CLAUDIO nato a TORINO il 27/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Nascio) Rilevato che il primo motivo di censura dedotto si rivela per un verso generico e per l'altro manifestamente infondato riguardo alla ribadita irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'imputato ai fini della decisione della causa civile, mentre tanto generico quanto improponibile appare quello circa l'invocata insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di falsa testimonianza, che investe direttamente il merito del giudizio.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCIO CLAUDIO nato a TORINO il 27/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Nascio) Rilevato che il primo motivo di censura dedotto si rivela per un verso generico e per l'altro manifestamente infondato riguardo alla ribadita irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'imputato ai fini della decisione della causa civile, mentre tanto generico quanto improponibile appare quello circa l'invocata insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di falsa testimonianza, che investe direttamente il merito del giudizio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore Il Pr7y1ente Orland il ni Angelo ostanzo IVA 15 M