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Ordinanza — n. 11014/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds regarding failed psychiatric expert and substitute penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11014/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged the lower court's refusal to order a psychiatric expert examination and the application of substitute penalties, which the appellate court had already thoroughly examined and rejected with sound legal reasoning. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on generic grounds that merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive legal arguments inadmissible appeal psychiatric expert examination substitute criminal penalties procedural costs Cassation review standards perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI ABDESSLAM nato il 06/06/1980 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Ibrahimi) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia alla mancata integrazione probatoria mediante esperimento di perizia psichiatrica (motivi primo e secondo, v. pag. 5 sent.) sia alla mancata applicazione di pene sostitutive, congruamente argomentata dalla Corte di merito (v. ancora pag. 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere st tnsore Il Presi te O ill • Angelo Co tanzo , DET-- J CANCJ MR 2024 Il Fu