Ordinanza — n. 11012/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHI' CARMELO nato a PALERMO il 23/07/1974 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Machì) Rilevato che il motivo di censura si rivela del tutto generico, investendo l'intera decisione impugnata; manifestamente infondato è poi il secondo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla Corte territoriale argomentato in maniera congrua ed immune da censure di ordine logico (v. pag. 4-5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere tensore Il Prestit
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 4-5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere tensore Il Prestit
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHI' CARMELO nato a PALERMO il 23/07/1974 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Machì) Rilevato che il motivo di censura si rivela del tutto generico, investendo l'intera decisione impugnata; manifestamente infondato è poi il secondo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla Corte territoriale argomentato in maniera congrua ed immune da censure di ordine logico (v. pag. 4-5 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere tensore Il Prestit