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Ordinanza — n. 11010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Geraci) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (omessa applicazione art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi lier e tensore Il Presi nte Il ni Angelo ostanzo DEPOSITATA IN CAN 4.7 LLERIA 1

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi lier e tensore Il Presi nte Il ni Angelo ostanzo DEPOSITATA IN CAN 4.7 LLERIA 1

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Geraci) Rilevato che l'unico motivo di censura articolato (omessa applicazione art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto nei motivi di appello, concernenti esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi lier e tensore Il Presi nte Il ni Angelo ostanzo DEPOSITATA IN CAN 4.7 LLERIA 1