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Ordinanza — n. 11007/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11007/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAFER OMAR nato a TRENTO il 12/04/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Dhafer) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (primo e terzo motivo) quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova (secondo).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di merito congruamente argomentato anche con riferimento al non irrisorio valore ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAFER OMAR nato a TRENTO il 12/04/1992 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Dhafer) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (primo e terzo motivo) quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova (secondo).

Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di merito congruamente argomentato anche con riferimento al non irrisorio valore ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il Preid, nte Angelo stanzo IDE PC '.."7" TA.TA IN CP,.: