Ordinanza — n. 11006/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO EMANUELE nato a TORINO il 01/08/1980 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (D'Amico) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, consistendo in non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la misura eccessiva della pena derivante dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier estensore Il Presi e te Or llqni Angelo, tanzo DEPOS!TATA IN 1 5 MÀR 20
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier estensore Il Presi e te Or llqni Angelo, tanzo DEPOS!TATA IN 1 5 MÀR 20
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO EMANUELE nato a TORINO il 01/08/1980 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (D'Amico) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, consistendo in non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la misura eccessiva della pena derivante dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglier estensore Il Presi e te Or llqni Angelo, tanzo DEPOS!TATA IN 1 5 MÀR 20