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Ordinanza — n. 11005/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11005/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAVOLO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 25/05/1974 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cera volo) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto (relativo al mancato rispetto del termine di comparizione nel giudizio di appello) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto tempestivamente con le conclusioni scritte del rito cartolare, integrando l'eccezione - a prescindere dalla relativa fondatezza - una ipotesi di nullità a regime intermedio sottoposta a regime di sanatoria (art. 184 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 184 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11005/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 184 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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mancata comparizione all'udienza rinvio del dibattimento inosservanza del termine tempestività dell'istanza di ricusazione preclusione per tardività diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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art. 184 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAVOLO GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 25/05/1974 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cera volo) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto (relativo al mancato rispetto del termine di comparizione nel giudizio di appello) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto tempestivamente con le conclusioni scritte del rito cartolare, integrando l'eccezione - a prescindere dalla relativa fondatezza - una ipotesi di nullità a regime intermedio sottoposta a regime di sanatoria (art. 184 cod. proc. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 nnaio 2024 Il consig iere estensore Il Presi nte VII oni Angelo C stanzo rnr- r-N ,""•n CsIT IN Il Fu