Ordinanza — n. 11003/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CROTONE il 24/03/1969 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Passalacqua) Ritenuto che l'unico motivo di doglianza dedotto dal ricorrente non rientra nel novero di quelli consentiti in sede di legittimità per censurare una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228), per cui l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228), per cui l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CROTONE il 24/03/1969 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Passalacqua) Ritenuto che l'unico motivo di doglianza dedotto dal ricorrente non rientra nel novero di quelli consentiti in sede di legittimità per censurare una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228), per cui l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglk re e tensore kiL Il PresLénte o i Ioni Angelo qostanzo DEPOSITATA 15il4R 202