Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to precluded re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding specific criminal charges, but the court found the arguments generic and repetitive of issues already properly addressed by the lower court. The decision rests on the principle that re-evaluating evidence is precluded in this appellate stage, rendering the appeal legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: Appeals must be specific and not merely generic; re-evaluation of evidence is precluded in the second instance if the first instance judgment is sufficiently motivated.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUGUI HAMID nato il 19/03/1968 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (EI Ougui) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine ai reati in addebito ai capi C ed E, quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova riferiti alla condotta di cui al capo D.
Manifestamente infondata si rivela, inoltra, la doglianza in tema di mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 riferita a tutti i reati, attesa la congrua motivazione resa dalla Corte di merito sul punto (pagg. 7-8 sent.) anche mediante coerente richiamo al sequestro di 50 grammi di cocaina al momento dell'arresto dell'imputato in flagranza di reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere t nsore Il Pre ente Or ncli khi Angel ostanzo DEPOSITATA IN CANC 1 W 1fiR 2024 Il