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Ordinanza — n. 11001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to merit and final judgment outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tarasca Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground was deemed generic, merely reproducing arguments already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was fundamentally inadmissible because it contradicted the merits and the decisive outcome of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and reproduces censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments, or if it contradicts the merits and the decisive outcome of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive censure contradiction of merits procedural costs Cassation review final judgment esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARASCA SALVATORE nato a OTTAVIANO il 19/01/2000 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Tarasca) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela tanto generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto radicalmente inammissibile, attenendo con evidenza al merito e all'esito decisorio del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere st nsore Il Pr nte Orlando A•stanzo DEPOSATAtp‘ Cis\NC,EL.LER\