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Ordinanza — n. 10998/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic and precluded, ordering costs against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, citing generic grounds that merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court. The appellant argued for specific mitigating circumstances and exemption from liability, but the appellate court had already addressed these points with sound reasoning regarding the crime's gravity. Consequently, the court rejected the new submissions and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court rulings; generic grievances regarding mitigating factors or exemptions already adjudicated are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds dismissal repetitive arguments mitigating circumstances preclusion procedural costs award motivi di cassazione gravi addebiti penali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 608 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131-bis cod. pen.
3 e 4 sent.); lo stesso è a dirsi dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa per lo stesso ordine di ragioni.
art. 131-bis cod. pen
3 e 4 sent.); lo stesso è a dirsi dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa per lo stesso ordine di ragioni.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBISANI FRANCESCO CARMINE nato a CORIGLIANO CALABRO il 03/02/1998 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Lombisani) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova.

Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e di quelle innominate, dalla Corte di merito argomentato in maniera congrua con riferimento alla gravità del fatto (pagg. 3 e 4 sent.); lo stesso è a dirsi dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa per lo stesso ordine di ragioni. Nulla aggiunge alle prospettazioni difensive la memoria del 3 gennaio 2024, che si limita ad evidenziare la mancata considerazione nella proposta dell'Ufficio Esame Preliminare del terzo motivo di ricorso (attenuanti generiche), formulando argomenti a sostegno dell'ammissibilità anche degli altri motivi di censura.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliej-e estensore Il PrViente ni Ange ostanzo DEPOSITATI\ IN CM` .15 MA k 2024 Il