Ordinanza — n. 10997/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA CATALDO SALVATORE nato a TARANTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4 (Cos ma) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. dovuta all'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie stensore Il Pre nte Angelot stanzo DEPOSTIA IN
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4 (Cos ma) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. dovuta all'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie stensore Il Pre nte Angelot stanzo DEPOSTIA IN
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA CATALDO SALVATORE nato a TARANTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4 (Cos ma) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. dovuta all'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie stensore Il Pre nte Angelot stanzo DEPOSTIA IN