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Ordinanza — n. 10997/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10997/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA CATALDO SALVATORE nato a TARANTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4 (Cos ma) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. dovuta all'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie stensore Il Pre nte Angelot stanzo DEPOSTIA IN

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4 (Cos ma) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. dovuta all'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie stensore Il Pre nte Angelot stanzo DEPOSTIA IN

Parole chiave

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scemata imputabilità attenuazione della pena impunità sussidio di ammortamento inadempimento reiterato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA CATALDO SALVATORE nato a TARANTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4 (Cos ma) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 2 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. dovuta all'assenza di connotati di speciale tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie stensore Il Pre nte Angelot stanzo DEPOSTIA IN