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Ordinanza — n. 10996/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless due to lower court's valid reasoning on alternative sentencing denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. Although the lower court erred in granting conditional suspension of the main sentence, it provided sufficient reasoning for denying alternative sentencing. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and rejected the request for review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground is manifestly unfounded, even when the lower court made an error in granting conditional suspension, provided it offered adequate reasoning for denying alternative sentencing.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal conditional suspension of sentence alternative sentencing denial inadmissible cassation appeal procedural costs award remissione della pena errore nella commisurazione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JANNET MEHEREZ nato il 20/11/1993 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Ben Jannet) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato, dal momento che, pur avendo errato la Corte di merito a ritenere concesso in primo grado il beneficio della sospensione condizionale della pena principale, ha nondimeno articolato una congrua motivazione riguardo alla denegata applicazione di pena sostitutiva (pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e stensore Il Presi ente Or)6d illni Angelo C stanzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 5/0 2024 Il