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Ordinanza — n. 10995/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE GIOVANNI nato a MESSINA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Morgante) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo ad una precedente condanna specifica ed alla assenza di connotati di tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigl sore Il Pr s.dente Or AngOlo ostanzo DEPO IN CA.':,21-,

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo ad una precedente condanna specifica ed alla assenza di connotati di tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigl sore Il Pr s.dente Or AngOlo ostanzo DEPO IN CA.':,21-,

Parole chiave

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argomentazione nel merito esame di merito mancata prova di parzialità assenza di caso di rigore entità del torto morale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo ad una precedente condanna specifica ed alla assenza di connotati di tenuità della condotta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE GIOVANNI nato a MESSINA il 25/06/1992 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Morgante) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo ad una precedente condanna specifica ed alla assenza di connotati di tenuità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigl sore Il Pr s.dente Or AngOlo ostanzo DEPO IN CA.':,21-,