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Ordinanza — n. 10994/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and barred by failure to raise exemption defense at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was deemed generic because it merely repeated arguments already properly examined and rejected by the lower court regarding criminal liability. The second ground concerning the exemption under Article 131-bis of the Penal Code was rejected as it was not raised during the appeal proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal failed due to procedural defects and lack of novelty in the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic repetitions of previously examined arguments or if a specific defense was not raised at the second instance, thereby forfeiting the right to raise it.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds forfeiture of defense second instance procedural costs criminal liability exemption defense impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 04/11/1998 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Camilleri) Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla responsabilità del reato in addebito, mentre quello relativo all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. appare precluso dalla mancata deduzione con i motivi di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consigliere estensore Il Pres ente Orl ndo Angelo ostanzo r DEPOSITATA IN 1