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Ordinanza — n. 10993/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10993/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELONA STEFANO nato a MESSINA il 28/06/1974 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Celona) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo all'abitualità a delinquere dell'imputato denotata dal suo corposo pregresso giudiziario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il Presi ente O I Angelo ostanzo DEPOSITATA 1N

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10993/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo all'abitualità a delinquere dell'imputato denotata dal suo corposo pregresso giudiziario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il Presi ente O I Angelo ostanzo DEPOSITATA 1N

Parole chiave

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responsabilità scemata recidiva nell'infrazione criminalità persistente pena pecuniaria non riscuotibile revisione della sentenza penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo all'abitualità a delinquere dell'imputato denotata dal suo corposo pregresso giudiziario.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELONA STEFANO nato a MESSINA il 28/06/1974 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Celona) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., con richiamo all'abitualità a delinquere dell'imputato denotata dal suo corposo pregresso giudiziario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere stensore Il Presi ente O I Angelo ostanzo DEPOSITATA 1N