Ordinanza — n. 10992/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27897/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato, che quindi, deve essere condannato della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10992/2024 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27897/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato, che quindi, deve essere condannato della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27897/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato, che quindi, deve essere condannato della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.