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Ordinanza — n. 10991/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds failing to confront specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by LEYE SERIGNE inadmissible for failing to provide specific grounds against the lower court's sentencing reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found these arguments did not objectively confront the factual basis of the conviction for resisting a public official. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specifically confront the factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds resisting public official inadmissible appeal specific confrontation procedural costs reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEYE SERIGNE (CUI 04FH70V) nato il 23/07/1995 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27857/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivo di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.