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Ordinanza — n. 10990/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for civil liability as generic and unsupported by specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal regarding civil liability inadmissible due to a lack of specific factual allegations. The appellant, Romeo Federico, challenged a lower court's conviction for resisting a public official but failed to provide concrete details on the liability claim. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for civil liability is inadmissible if it is generic and fails to deduce specific facts supporting the claim.

Parole chiave

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civil liability appeal generic appeal inadmissibility resisting public official lack of specific facts procedural costs award censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO FEDERICO nato a CATANIA il 22/02/1971 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27843/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.