Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10988/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on sentencing treatment as lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to present specific arguments. The appellant challenged the sentencing treatment imposed under Article 73 of the 1990 Drug Law, but the court found no substantive grounds in the petition. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; An appeal regarding sentencing treatment is inadmissible if it is merely generic and fails to deduce any specific legal or factual grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal sentencing treatment drug trafficking law inadmissible appeal procedural dismissal commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
27765/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO FRANCESCO nato a MODUGNO il 22/11/1980 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27765/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.