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Ordinanza — n. 10986/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal on criminal liability judgment for failing to address specific sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him for a crime under Article 337 bis of the Penal Code, arguing regarding criminal liability. The court rejected this claim because the appeal was too generic and failed to engage with the specific reasoning provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the motivation of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal criminal liability Art. 367 c.p.p. Art. 368 c.p.p. procedural costs Cassa delle ammende riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 bis cod. pen
27682/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 20/12/1980 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27682/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.