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Ordinanza — n. 10985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO ANTONIO nato a RIMINI il 01/09/1978 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27659/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 27659/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Parole chiave

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infrazione privilegiata pubblica istigazione a delinquere aggravamento della pena sanzione penale sanzioni pecuniarie permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO ANTONIO nato a RIMINI il 01/09/1978 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27659/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili, perché, il primo e il terzo, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, mentre il secondo, perché manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato - fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023