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Ordinanza — n. 10984/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for procedural defects and failure to specifically argue recidivism in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to procedural violations and generic arguments. The appellant challenged a second-instance conviction for resisting a public official and voluntary injury, claiming issues regarding the admissibility of the injury charge and the existence of recidivism. The court rejected these claims because the injury argument was not specifically raised in the appeal, while the recidivism argument was too general to confront the lower court's reasoning, and the recidivism claim via a separate memorandum was invalid under the current trial procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specifically grounded in the contested judgment; generic arguments or those raised via separate memoranda in summary proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility specific grounds requirement recidivism argument summary proceedings appellate review limits condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni prestazioni per lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO GIOVANNI LUCA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 20/09/1982 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27657/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie) e la memoria relativa alla mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale nel presente processo; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla procedibilità per il reato di lesioni e alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili, perché, il primo, non specificamente dedotto in appello, e, il secondo, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto inammissibile anche il motivo dedotto con la memoria, atteso il rito con cui il procedimento è celebrato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 202