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Ordinanza — n. 10983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and seeking prohibited re-evaluation of facts and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evaluation of evidence and facts regarding a conviction under Article 341 bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because the arguments were generic and sought a reconstruction of facts that was not permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis cod. pen.; Appeals must be specific and cannot seek a prohibited re-evaluation of evidence or facts; generic arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection prohibited fact reconstruction Article 341 bis penal code court costs and fine reati contro la pubblica autorità oltraggio alla corte ingiuria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341 bis cod. pen.
27655/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod.
art. 341 bis cod. pen
27655/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARARA AHMED HAMDY ELSAYED BAKRY nato il 07/05/2001 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27655/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della non menzione della condanna; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, generici in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa, non consentita, diversa ricostruzione dei fatti (pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.