Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to specify which of the limited grounds for cassation under Article 448 of the Code of Criminal Procedure were violated. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility following recent procedural reforms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal for cassation against a sentencing judgment is admissible only for specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be specifically pleaded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI ROSA nato a CECCANO il 03/07/1964 avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27632/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla responsabilità; rilevato che le censure proposte esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20