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Ordinanza — n. 10979/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI SALVATORE nato a MESSINA il 02/08/1952 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27613/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili perché generici in quanto nono si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti attenuazione della pena sanzioni pecuniarie evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale esenzione dalla pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI SALVATORE nato a MESSINA il 02/08/1952 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27613/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio;

Ritenuti i motivi inammissibili perché generici in quanto nono si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.