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Ordinanza — n. 10978/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal filed personally by defendant for drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant. The lower court had sentenced the appellant for drug trafficking under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court ruled that personal filing by the accused renders the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: Appeals filed personally by the accused are inadmissible as they violate the requirement for representation by a lawyer.

Parole chiave

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drug trafficking conviction personal appeal filing procedural inadmissibility Cassation appeal legal representation requirement imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
27605/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO SALVATORE ANTONIO nato a GELA il 14/06/1985 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27605/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); esaminato il ricorso; ritenuto il ricorso inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'imputato, che quindi, deve essere condannato della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.