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Ordinanza — n. 10977/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10977/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATI RAMAZAN (CUI 04UWM80) nato il 20/12/1991 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto il motivo inammissibile, essendo, in tema di concordato in appello, proponibile il ricorso in cassazione che deduca solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 27563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto il motivo inammissibile, essendo, in tema di concordato in appello, proponibile il ricorso in cassazione che deduca solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti clausola di coscienza ritiro della querela penale esenzione dalla pena indennizzo per carcerazione preventiva rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
27563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990); esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURATI RAMAZAN (CUI 04UWM80) nato il 20/12/1991 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 27563/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto il motivo inammissibile, essendo, in tema di concordato in appello, proponibile il ricorso in cassazione che deduca solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023